STATUTI Associazione grigionese per la protezione del territorio dai grandi predatori (AGPTdaiGP)
Vereinigung für Lebensräume ohne Grossraubtiere (VL ohne GRT)
Capitolo I - Costituzione / Scopo / Sede -
- 1 - Costituzione/Scopo -
L’Associazione grigionese per la protezione del territorio dai grandi predatori (AGPTdaiGP) si costituisce con lo scopo di salvaguardare nel limite del possibile gli interessi di tutti gli abitanti dell’arco alpino europeo e territori adiacenti per quanto concerne la problematica grandi predatori sia presenti che futuri.
All’Associazione è ammessa ogni persona fisica o giuridica che condivide il suo scopo, indipendentemente da dove abita.
L’Associazione è costituita ai sensi degli Articoli 60 ss del Codice Civile svizzero. Sono garantiti il principio della neutralità politica e la collaborazione con le organizzazioni che perseguono gli stessi scopi, come pure l’adesione ad un’organizzazione nazionale.
- 2 - Sede -
La sede dell’Associazione si trova al domicilio del Presidente della stessa.
Capitolo II - Soci -
- 3 - Qualità di socio/diritti dei soci -
- Soci possono divenire tutti coloro che condividono gli scopi dell’Associazione e sono ammessi dal Consiglio direttivo tramite registrazione dei loro dati personali.
- Quali Soci possono aderire persone fisiche o giuridiche. Queste ultime dovranno farsi rappresentare da un loro delegato con relativa procura.
- 4 - Doveri dei Soci -
I Soci sono tenuti:
- ad osservare le norme statutarie e le decisioni degli organi direttivi preposti;
- ad astenersi da tutto ciò che possa compromettere il prestigio ed il buon nome dell’Associazione;
- a sostenere le attività dell’Associazione ed a provvedere al versamento delle quote sociali.
- 5 - Perdita della qualità di Socio -
La qualità di Socio si perde:
a) per rinuncia dell’interessato o
b) per provvedimento di decadenza.
Il provvedimento di decadenza del CD potrà essere impugnato dal Socio interessato (tramite lettera raccomandata al Presidente) entro 20 giorni dalla sua comunicazione a mano dell’Assemblea.
Capitolo III - Organizzazione dell’Associazione -
- 6 - Sono organi dell’Associazione -
a) l’Assemblea generale dei Soci (AG);
b) il Consiglio direttivo (CD);
c) i revisori dei conti.
- 7 - L’Assemblea generale (AG) -
- L’Assemblea generale dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta dai Soci che sono in regola con le quote sociali.
b) All’Assemblea generale compete in particolare:
- la nomina del Presidente, dei Vicepresidenti, dei membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori
- l’approvazione dei conti economici con relativa delibera di scarico degli altri organi
- la decisione sulle quote sociali
- l’assunzione delle decisioni riguardanti l’attività essenziale dell’associazione.
c) L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, e comunque, almeno una volta all’anno entro la fine del mese di aprile per l’approvazione dei conti consuntivi e del rapporto di attività dell’Associazione. Potrà altresì essere convocata quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei Soci.
La convocazione deve avvenire per iscritto almeno (20) venti giorni prima della riunione e con l’indicazione dell’ordine del giorno.
Per le modifiche di statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti.
- 8 - Il Consiglio direttivo (CD) -
a) Il CD è composto da Soci: da cinque a undici membri (1 Presidente, 1 Vicepresidente, 1 Segretario, 1 Cassiere e dei relativi ulteriori Consiglieri )
Il CD si costituisce da sè.
b) Il CD si riunisce almeno due volte all’anno nonché ogni qualvolta lo riterrà opportuno il Presidente o la maggioranza del CD ne chieda la convocazione.
c) Il CD deve in particolare:
- definire e realizzare, conformemente agli scopi, le attività dell’Associazione sulla base delle determinazioni o degli orientamenti espressi dall’Assemblea generale;
- predisporre i conti economici;
- ammettere nuovi Soci;
- assumere provvedimenti disciplinari o decadenziali nei confronti dei Soci;
- rappresentare l’associazione verso l’esterno e pubblicare sue prese di posizione;
- collaborare con i GL particolarmente per questioni complesse e/o urgenti;
- tenere aggiornato regolarmente il sito dell’associazione;
- allestire un archivio sugli eventi importanti relativi ai grandi predatori nelle regioni alpine europee.
d) Il CD può nominare dei Gruppi di Lavoro (GL) per approfondire particolari problematiche fra altro regionali.
e) In caso di urgenza il Presidente e almeno un Vicepresidente possono prendere decisioni a due, che dovranno appena possibile essere sottoposte a tutti i membri del CD.
- 9 - I revisori dei conti -
Il Collegio dei revisori è composto da due Soci non facenti parte di altri organi.
Essi verificheranno i conti e comunicheranno all’Assemblea generale le loro conclusioni.
- 10 - I Gruppi di lavoro (GL) -
a) I GL si compongono di 5 a 11 Soci e sono presieduti dal Presidente o da un Vicepresidente del CD e si costituiscono da sé.
b) I GL sono organizzati regionalmente (GL Sud, GL Nord, altri) e si occupano della situazione relativa ai grandi predatori nella loro regione, seguono e reagiscono in modo adeguato alle notizie sui media, gestiscono i soci e li informano sulle attività dell’associazione …
c) I GL discutono e collaborano con il CD in particolare per questioni complesse e/o urgenti, elaborano ev. regolamenti.
d) I GL informano il CD sulle loro attività, tra l’altro con i protocolli delle loro sedute.
Capitolo IV - Procedure di voto -
- 11 - Per le decisioni -
a) Di regola le decisioni avvengono per alzata di mano ad eccezione che 1/10 dei presenti ne chieda lo scrutinio segreto.
b) Le decisioni sono accolte a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voto decide il Presidente.
c) Tutti gli organi deliberano validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 12 - Per le elezioni -
a) Se il numero dei candidati proposti non è superiore a quello delle cariche da occupare, l’organo competente può dichiarare eletti i candidati proposti.
b) Se per una carica sono proposti più candidati, nel primo scrutinio è eletto il candidato che ha raccolto la maggioranza dei voti emessi (maggioranza assoluta); nel caso di un secondo scrutinio è considerato eletto il candidato con il maggior numero di voti (maggioranza relativa)
Capitolo V - Disposizioni ordinarie/finali -
- 13 - Durata degli incarichi -
Tutti gli incarichi hanno una durata di quattro anni e i Soci incaricati sono sempre rieleggibili.
- 14 - Durata dell’esercizio finanziario -
L’esercizio finanziario ha inizio il primo di gennaio ed ha il termine il 31 dicembre di ogni anno.
- 15 - Diritto di firma -
L’Associazione è rappresentata con firma collettiva a due, cioè dal Presidente e Segretario o dal Presidente e Cassiere.
Soltanto in casi eccezionali e di urgenza improrogabile (es. causa mancanza del Presidente e dei Vicepresidenti), previa delibera scritta del Consiglio direttivo, è ammessa la firma collettiva congiunta del Segretario e del Cassiere.
- 16 - Scioglimento -
- L’Associazione si scioglie per delibera dell’Assemblea generale dei Soci assunta con la maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto a partecipare presenti.
- L’associato che per qualsiasi motivo perda la qualità di Socio perde pure qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.
- Contestualmente alla delibera di scioglimento, l’Assemblea generale decide, a maggioranza semplice dei presenti, la destinazione del patrimonio sociale.
- 17 - Diritto sussidiario -
Per quanto non previsto dagli statuti, si applicano le disposizioni degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
- 18 - Entrata in vigore degli statuti -
Questi statuti entrano in vigore con l’approvazione da parte dell’Assemblea generale dei Soci il 21 maggio 2021 e sostituiscono gli statuti dell’ Assemblea generale del 20 marzo 2015.
Presidente: Rico Calcagnini
Attuario: Mario Costa